Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2006
1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a concordare con le autorità del Kosovo le condizioni di politica economica e finanziaria cui è subordinata l’assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d’intesa. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all’, paragrafo 2. 2.   Prima di procedere all’effettiva attuazione dell’assistenza comunitaria, la Commissione verifica la solidità dei circuiti finanziari, delle procedure amministrative nonché dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Kosovo che sono pertinenti per l’assistenza macrofinanziaria comunitaria. 3.   La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l’FMI, che la politica economica del Kosovo sia conforme agli obiettivi dell’assistenza in oggetto e che le condizioni di politica economica e finanziaria cui questa è subordinata siano soddisfatte.
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