Art. 7

Art. 7

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al presente paragrafo per il costo degli esami batteriologici, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte, nell'ambito di tali programmi e per l'acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di: a) 660 000 EUR per il Belgio; b) 330 000 EUR per la Repubblica ceca; c) 250 000 EUR per la Danimarca; d) 175 000 EUR per la Germania; e) 27 000 EUR per l'Estonia; f) 60 000 EUR per la Grecia; g) 2 000 000 EUR per la Spagna; h) 875 000 EUR per la Francia; i) 175 000 EUR per l'Irlanda; j) 320 000 EUR per l'Italia; k) 40 000 EUR per Cipro; l) 60 000 EUR per la Lettonia; m) 60 000 EUR per l'Ungheria; n) 1 350 000 EUR per i Paesi Bassi; o) 80 000 EUR per l'Austria; p) 2 000 000 EUR per la Polonia; q) 450 000 EUR per il Portogallo; r) 205 000 EUR per la Slovacchia. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test batteriologico 5,0 EUR per test; b) acquisto di una dose di vaccino 0,05 EUR per dose.
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