Art. 7
In vigore dal 30 nov 2006
1. I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al presente paragrafo per il costo degli esami batteriologici, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte, nell'ambito di tali programmi e per l'acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:
a)
660 000 EUR per il Belgio;
b)
330 000 EUR per la Repubblica ceca;
c)
250 000 EUR per la Danimarca;
d)
175 000 EUR per la Germania;
e)
27 000 EUR per l'Estonia;
f)
60 000 EUR per la Grecia;
g)
2 000 000 EUR per la Spagna;
h)
875 000 EUR per la Francia;
i)
175 000 EUR per l'Irlanda;
j)
320 000 EUR per l'Italia;
k)
40 000 EUR per Cipro;
l)
60 000 EUR per la Lettonia;
m)
60 000 EUR per l'Ungheria;
n)
1 350 000 EUR per i Paesi Bassi;
o)
80 000 EUR per l'Austria;
p)
2 000 000 EUR per la Polonia;
q)
450 000 EUR per il Portogallo;
r)
205 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test batteriologico
5,0 EUR per test;
b)
acquisto di una dose di vaccino
0,05 EUR per dose.
Storico versioni
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