Art. 6

Art. 6

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Spagna, Francia, Italia, e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di: a) 4 900 000 EUR per la Spagna; b) 160 000 EUR per la Francia; c) 1 300 000 EUR per l'Italia; d) 600 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test ELISA : 2,5 EUR per test; b) acquisto di una dose di vaccino : 0,5 EUR per dose.
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