Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di: a) 3 500 000 EUR per la Spagna; b) 1 100 000 EUR per l'Irlanda; c) 2 000 000 EUR per l'Italia; d) 95 000 EUR per Cipro; e) 1 600 000 EUR per il Portogallo; f) 1 100 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test del rosa bengala : 0,2 EUR per test; b) test SAT : 0,2 EUR per test; c) test di fissazione del complemento : 0,4 EUR per test; d) test ELISA : 1 EUR per test; e) acquisto di una dose di vaccino : 0,5 EUR per dose.
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