Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 nov 2006
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.
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