Art. 2
Proibizione di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato
In vigore dal 24 nov 2006
Proibizione di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato
Gli Stati membri interessati assicurano che non vengano spediti suini vivi dal loro territorio ad altri Stati membri a meno che i suini provengano:
a)
da zone non comprese tra quelle indicate nell'allegato; e
b)
da un'azienda in cui, nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione, non sia stato introdotto alcun suino vivo proveniente dalle zone elencate nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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