Art. 6
Obblighi della Romania in materia di informazione
In vigore dal 23 nov 2006
Obblighi della Romania in materia di informazione
La Romania garantisce che la Commissione e gli Stati membri ricevono mensilmente informazioni relative all’attuazione del piano di vaccinazione di emergenza dei suini, di cui agli , secondo le seguenti modalità:
a)
numero di suini vaccinati, numero di dosi di vaccino utilizzato e numero di aziende in cui i suini sono stati vaccinati;
b)
numero di suini macellati e elenco dei macelli dove tali suini sono stati macellati;
c)
numero e tipo delle prove di controllo delle vaccinazioni effettuate e risultati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:802:oj#art-6