Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 nov 2006
1.   La Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio: a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, a norma degli articoli 10, 11 e dell’articolo 14, lettera c), del protocollo; b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli , all’articolo 14, lettere d) e e), e alle sezioni III e IV degli allegati del protocollo; c) se necessario, risponde alle domande a norma dell’articolo 11, sezioni III e IV, degli allegati del protocollo. 2.   La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, la posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione per quanto riguarda: a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del protocollo; b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b), del protocollo; c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, del protocollo; d) tutti i provvedimenti adottati in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati del protocollo; e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della reciproca accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo. 3.   In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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