Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 nov 2006
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo (4) relativa all'entrata in vigore del protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:873:oj#art-2