Art. 2
In vigore dal 14 nov 2006
In deroga alla presentazione tipo definita all’ del regolamento (CEE) n. 3220/84, all’atto della pesata e della classificazione le carcasse di suino possono essere presentate con la lingua. In tal caso, per garantire la comparabilità della quotazione delle carcasse di suino, il peso a caldo constatato è ridotto dello 0,5 %.
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