Art. 5 · Deroghe per talune spedizioni di prodotti a base di carne o preparati a base di carne o contenenti carne suina

Art. 5

Deroghe per talune spedizioni di prodotti a base di carne o preparati a base di carne o contenenti carne suina

In vigore dal 14 nov 2006
Deroghe per talune spedizioni di prodotti a base di carne o preparati a base di carne o contenenti carne suina In deroga all’, la Romania può autorizzare la spedizione di preparati di carne e prodotti a base di carne o contenenti carne suina dal suo territorio ad altri Stati membri se tali prodotti: a) sono stati prodotti e lavorati in conformità con l’, paragrafo 1 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (6); b) sono soggetti alla certificazione veterinaria conformemente all’ della direttiva 2002/99/CE; e c) sono accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari di cui all’ del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (7) la cui parte II va completata come segue: «Prodotto in conformità con la decisione 2006/779/CE della Commissione del 14 novembre 2006 riguardante misure transitorie di controllo sanitario degli animali relative alla peste suina classica in Romania».
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