Art. 4
Marchi speciali per carni fresche suine, prodotti a base di carne suina e prodotti e preparazioni contenenti carni suine
In vigore dal 14 nov 2006
Marchi speciali per carni fresche suine, prodotti a base di carne suina e prodotti e preparazioni contenenti carni suine
La Romania garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e i prodotti e preparazioni contenenti carne suina sono provvisti di un marchio sanitario speciale che non può essere ovale e non può essere confuso con:
a)
il marchio di identificazione per preparazioni e prodotti a base di carne o prodotti contenenti carne suina, di cui all’allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004;
b)
il bollo sanitario per le carni fresche di cui all’allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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