Art. 1
Contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 14 nov 2006
Contributo finanziario della Comunità
1. Un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire i costi relativi alle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina nel 2006, comprese le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2 della decisione 2006/346/CE, sarà versato alla Germania.
2. Il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese che possono beneficiare del finanziamento comunitario. Esso sarà versato alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 349/2005.
Storico versioni
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