Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 nov 2006
La Commissione, di propria iniziativa o eventualmente su richiesta del Consiglio o dei comitati che li assistono, consulta il comitato in merito a: a) l'elaborazione dei programmi pluriennali delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti della Comunità; b) le azioni che la Commissione intende avviare per conseguire gli obiettivi previsti dai programmi pluriennali in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, nonché sui mezzi ed i calendari relativi a tali azioni; c) qualsiasi altra questione, in particolare di natura metodologica, inerente alla formulazione o all'esecuzione del programma statistico nei settori considerati. Il comitato, di propria iniziativa, può esprimere pareri su ogni questione inerente alla formulazione o all'attuazione dei programmi statistici nei campi monetari, finanziari o della bilancia dei pagamenti.
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