Art. 17

Art. 17

In vigore dal 13 nov 2006
I crediti non legati che si discostano dalle norme riportate nell'allegato I o che si discostassero da qualsiasi altra norma adottata dagli Stati membri, danno luogo, nell'ambito del gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari, alla notifica: a) degli elementi essenziali dei crediti concessi durante il trimestre precedente; b) della situazione di utilizzazione dei crediti non legati al termine dell'anno precedente.
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