Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 nov 2006
Ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la data di accertamento del diritto della Comunità è: a) nel caso dell’importo da destinare al bilancio comunitario entro il 31 dicembre 2006, la data di notifica della presente decisione agli Stati membri interessati; b) nel caso degli importi da destinare al bilancio comunitario entro il 31 dicembre degli anni 2007, 2008 e 2009, il 15 ottobre dell’anno corrispondente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:776:oj#art-2