Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 nov 2006
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004, i seguenti importi devono essere addebitati agli Stati membri indicati per le eccedenze di zucchero determinate dal regolamento (CE) n. 832/2005 in relazione alle quali non è stata fornita una prova adeguata di eliminazione entro il 31 marzo 2006: — Estonia: 45 686 268 EUR, — Cipro: 19 991 489 EUR, — Lettonia: 4 418 577 EUR, — Malta: 1 224 774 EUR, — Slovacchia: 4 209 786 EUR.
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