Art. 1
In vigore dal 7 nov 2006
Il mantenimento e l’applicazione da parte dell’India di un dazio addizionale sui vini e sugli alcolici importati e di un dazio addizionale straordinario sugli alcolici importati, nonché il mantenimento e l’applicazione da parte dello stato indiano del Tamil Nadu di un divieto di vendita di vini e alcolici importati appaiono incompatibili con gli obblighi derivanti all’India dall’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio ed in particolare con le disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e rappresentano un ostacolo agli scambi ai sensi dell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94.
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