Art. 9

Art. 9

In vigore dal 7 nov 2006
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Lussemburgo è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 3 e 5 dell’allegato K di detta direttiva: a) piccoli servizi di riparazione: — di biciclette, — di calzature e articoli in pelle, — di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche); b) parrucchieri; c) pulitura di vetri e pulizie presso privati.
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