Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 nov 2006
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Grecia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato K di detta direttiva: a) piccoli servizi di riparazione: — di biciclette, — di calzature e articoli in pelle, — di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche); b) riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private (non di recente costruzione), esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; c) servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:774:oj#art-3