Art. 2 · Modifiche della decisione 2003/858/CE

Art. 2

Modifiche della decisione 2003/858/CE

In vigore dal 6 nov 2006
Modifiche della decisione 2003/858/CE La decisione 2003/858/CE della Commissione è così modificata: 1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano 1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano unicamente se: a) il paese terzo di spedizione compare nell’elenco previsto dalla decisione 2006/766/CE della Commissione (*2); b) la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione; c) la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004. (*2)   GU L 320 del/dell'18.11.2006, pag. 53.» " 2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Condizioni supplementari per l'importazione di taluni prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano 1.   Le partite di specie ittiche sensibili a ISA e/o EHN devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all’articolo 5: a) l’origine deve essere riconosciuta indenne dalle malattie in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell’OIE, dall’autorità competente del paese terzo di provenienza; oppure b) i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione; oppure c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono sottoposti a un'ulteriore trasformazione. 2.   Le partite di specie ittiche sensibili a VHS e/o IHN, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all’articolo 5: a) l’origine deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell’OIE, dall’autorità competente del paese terzo di provenienza, oppure b) i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione, oppure c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono trasformati ulteriormente.» 3) Gli allegati IV e V sono soppressi.
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