Art. 2
In vigore dal 31 ott 2006
Ai fini della cooperazione transfrontaliera, di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le zone ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», sono quelle elencate nell’allegato II.
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