Art. 7
Controllo e rapporto d’esecuzione
In vigore dal 26 ott 2006
Controllo e rapporto d’esecuzione
L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione dell'azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, secondo le norme e la frequenza precisate nell’atto di delega.
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