Art. 4 · Obiettivi e compiti

Art. 4

Obiettivi e compiti

In vigore dal 26 ott 2006
Obiettivi e compiti 1.   Nell’ambito dell’azione comunitaria concernente la rete transeuropea di trasporto, l’agenzia è incaricata dell’esecuzione di compiti riguardanti la concessione di un contributo finanziario comunitario conformemente al regolamento n. 2236/95 del Consiglio (2), ad esclusione della programmazione, della definizione delle priorità, della valutazione del programma, dell’adozione delle decisioni di finanziamento e del monitoraggio legislativo. All’agenzia sono affidati i compiti seguenti: (a) gestione della fase di istruzione, finanziamento e controllo del contributo finanziario concesso a progetti di interesse comune a carico del bilancio della rete transeuropea di trasporto, e dei controlli necessari a tal fine, adottando le decisioni pertinenti in base alla delega della Commissione; (b) coordinamento con altri strumenti comunitari, garantendo un migliore coordinamento degli interventi, sull’intero tracciato, per i progetti prioritari che beneficiano anche di finanziamenti provenienti dai fondi strutturali, dal fondo di coesione e dalla Banca europea per gli investimenti; (c) assistenza tecnica ai promotori dei progetti in materia di ingegneria finanziaria dei progetti e di sviluppo di metodi comuni di valutazione; (d) adozione degli atti di esecuzione del bilancio concernenti le entrate e le spese e svolgimento, su delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie per la gestione delle azioni comunitarie nel settore della rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, in particolare di quelle connesse all’aggiudicazione di appalti e sovvenzioni (3); (e) rilevazione, analisi e trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione della rete transeuropea; (f) supporto amministrativo e tecnico chiesto dalla Commissione. 2.   Lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera b), non modifica la responsabilità delle autorità di gestione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali o dal fondo di coesione per quanto riguarda la selezione e l’attuazione di progetti che fanno parte della rete transeuropea di trasporto né la responsabilità finanziaria degli Stati membri nell’ambito della gestione condivisa di questi programmi. 3.   Previo parere del comitato delle agenzie esecutive, la Commissione può incaricare l’agenzia di svolgere, oltre ai compiti di cui al paragrafo 1, anche compiti della stessa natura in relazione ad altri programmi o azioni comunitari, ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 58/2003, a condizione che i programmi o le azioni in oggetto rientrino nell’ambito dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto. 4.   L’atto di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti affidati all’agenzia ed è adattato in funzione dei compiti supplementari che potrebbero essere affidati all’agenzia. La decisione è trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.
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