Art. 1
Istituzione dell’agenzia
In vigore dal 26 ott 2006
Istituzione dell’agenzia
1. È istituita un’agenzia esecutiva (in appresso denominata «l’agenzia») per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.
2. La denominazione dell’agenzia è «Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto».
Storico versioni
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