Art. 1 · Istituzione dell’agenzia

Art. 1

Istituzione dell’agenzia

In vigore dal 26 ott 2006
Istituzione dell’agenzia 1.   È istituita un’agenzia esecutiva (in appresso denominata «l’agenzia») per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003. 2.   La denominazione dell’agenzia è «Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto».
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