Art. 2
Obiettivi generali
In vigore dal 24 ott 2006
Obiettivi generali
1. Gli obiettivi generali del presente programma sono i seguenti:
a)
migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;
b)
appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni suddivisi, se del caso, per sesso e gruppo di età, nei settori contemplati dal programma;
c)
sostenere e seguire, se del caso, l’attuazione della legislazione e degli obiettivi strategici della Comunità negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l’impatto;
d)
promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco, l’identificazione e la diffusione di buone prassi e di impostazioni innovative a livello europeo;
e)
sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche e agli obiettivi comunitari attuati nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;
f)
migliorare la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e, se del caso, i suoi obiettivi.
2. L'integrazione della dimensione di genere è promossa in tutte le sezioni e attività contemplate da questo programma.
3. I risultati ottenuti per le varie sezioni e attività del programma devono essere opportunamente diffusi alle parti interessate e al pubblico. La Commissione procede a uno scambio di vedute con le parti interessate, a seconda dell’opportunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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