Art. 19 · Controllo e valutazione

Art. 19

Controllo e valutazione

In vigore dal 24 ott 2006
Controllo e valutazione 1.   Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività relativi ai risultati raggiunti nell’ambito del programma e li trasmette al Parlamento europeo e al comitato di cui all’. 2.   Le singole sezioni del programma sono inoltre oggetto di una valutazione intermedia comprendente una panoramica generale del programma, al fine di misurare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficace utilizzazione delle risorse e il suo valore aggiunto europeo. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l’assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1. 3.   Una valutazione ex post dell’intero programma viene effettuata, entro il 31 dicembre 2015, dalla Commissione con l’assistenza di esperti esterni, allo scopo di misurare l’impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello europeo. La Commissione trasmette tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 4.   L'attuazione delle singole sezioni del programma, compresi la presentazione dei risultati e il dialogo sulle priorità future, è discussa anche nel contesto del forum sull'attuazione dell'Agenda sociale.
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