Art. 16 · Partecipazione di paesi terzi

Art. 16

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 24 ott 2006
Partecipazione di paesi terzi Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: — i paesi EFTA/SEE, in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE, — i paesi in fase di adesione e i paesi candidati associati all’Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione.
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