Art. 14 · Cooperazione con altri comitati

Art. 14

Cooperazione con altri comitati

In vigore dal 24 ott 2006
Cooperazione con altri comitati 1.   La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per la protezione sociale e il comitato per l’occupazione per garantire che essi siano regolarmente e debitamente informati circa la realizzazione delle attività di cui alla presente decisione. 2.   La Commissione informa anche gli altri comitati interessati circa le azioni intraprese nell’ambito delle cinque sezioni del programma. 3.   Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra i comitati di cui all' e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:1672:oj#art-14