Art. 11
Modalità di richiesta del sostegno
In vigore dal 24 ott 2006
Modalità di richiesta del sostegno
1. I tipi di attività di cui all’ possono essere finanziati mediante:
a)
un contratto di servizi aggiudicato tramite gara d'appalto, nel qual caso si applicano le procedure di Eurostat relativamente alla cooperazione con gli istituti nazionali di statistica;
b)
un sostegno parziale assegnato tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento comunitario non può superare, in linea generale, l’80 % della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Un sostegno finanziario superiore a questo massimale può essere concesso solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame.
2. I tipi di attività di cui all’, paragrafo 1, possono ricevere un sostegno finanziario in risposta a richieste formulate, ad esempio, dagli Stati membri, a norma delle disposizioni in materia del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14), in particolare il suo articolo 110, nonché a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (15), in particolare il suo articolo 168.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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