Art. 2 · Misure volte a limitare la circolazione

Art. 2

Misure volte a limitare la circolazione

In vigore dal 20 ott 2006
Misure volte a limitare la circolazione 1.   L'autorità competente assicura quanto segue: a) il pollame nonché le uova, le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame delle aziende di cui all', paragrafo 1 (in seguito: «pollame e altri prodotti avicoli») non vengono allontanati da tali aziende; b) durante l'attuazione del piano di vaccinazione preventiva nelle aziende di cui all', paragrafo 1 non vengono introdotti pollame o altri volatili. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a) e conformemente al piano di vaccinazione preventiva l'autorità competente può autorizzare i seguenti spostamenti di pollame e altri prodotti avicoli: a) il trasferimento verso il laboratorio nazionale di riferimento per l'influenza aviaria in Germania; b) il trasporto ai fini dell'eliminazione immediata in Germania in seguito al prelievo di campioni adeguati destinati a tale laboratorio.
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