Art. 2
Misure volte a limitare la circolazione
In vigore dal 20 ott 2006
Misure volte a limitare la circolazione
1. L'autorità competente assicura quanto segue:
a)
il pollame nonché le uova, le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame delle aziende di cui all', paragrafo 1 (in seguito: «pollame e altri prodotti avicoli») non vengono allontanati da tali aziende;
b)
durante l'attuazione del piano di vaccinazione preventiva nelle aziende di cui all', paragrafo 1 non vengono introdotti pollame o altri volatili.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a) e conformemente al piano di vaccinazione preventiva l'autorità competente può autorizzare i seguenti spostamenti di pollame e altri prodotti avicoli:
a)
il trasferimento verso il laboratorio nazionale di riferimento per l'influenza aviaria in Germania;
b)
il trasporto ai fini dell'eliminazione immediata in Germania in seguito al prelievo di campioni adeguati destinati a tale laboratorio.
Storico versioni
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