Art. 5
In vigore dal 16 ott 2006
1. Gli Stati membri informano immediatamente il Consiglio e la Commissione in merito alle misure adottate a norma dell'.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi modifica delle norme di protezione e ai casi nei quali le misure adottate dalle autorità incaricate di assicurare il rispetto da parte del DHS delle norme di protezione applicabili non siano sufficienti a garantire tale rispetto.
3. Se il Consiglio ritiene che le informazioni raccolte a norma dell' e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo dimostrino che i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche non sono più rispettati, o che un qualunque organismo incaricato di assicurare il rispetto da parte del DHS delle norme di protezione applicabili non svolga efficacemente la sua missione, il DHS ne è informato e il Consiglio adotterà le misure necessarie al fine di revocare o sospendere l'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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