Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 ott 2006
1.   Fatti salvi i poteri che consentono loro di adottare misure volte a garantire il rispetto delle disposizioni nazionali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono per sospendere la trasmissione di dati al DHS al fine di proteggere le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nei casi seguenti: a) quando un'autorità degli Stati Uniti competente ha accertato che il DHS viola le norme in materia di protezione; o b) quando è altamente probabile che le norme di protezione applicabili siano violate; quando vi sono motivi ragionevoli di credere che il DHS non adotta o non adotterà le misure opportune e tempestive per risolvere la questione specifica; quando il proseguimento della trasmissione di dati comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e quando le autorità competenti dello Stato membro interessato si sono ragionevolmente sforzate, in tali circostanze, di avvertire il DHS e di dargli la possibilità di rispondere. 2.   La sospensione della trasmissione cessa dal momento in cui è garantita l'applicazione delle norme di protezione e le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono avvertite.
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