Art. 2
Esami analitici per l’istamina
In vigore dal 16 ott 2006
Esami analitici per l’istamina
1. Gli Stati membri autorizzano l’importazione nella Comunità dei prodotti di cui all’ unicamente se sono forniti dei risultati di un esame analitico per l’istamina effettuato in Brasile prima della spedizione che indichino che i livelli di istamina sono al di sotto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2073/2005. Tali esami devono essere effettuati secondo il metodo di campionamento e di analisi di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti di cui all’ che non sono forniti dei risultati degli esami analitici di cui al paragrafo 1 sempreché lo Stato membro importatore assicuri che ciascuna partita di tali prodotti è sottoposta a esami per verificare che i livelli di istamina si trovano al di sotto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2073/2005. Tali esami devono essere effettuati secondo il metodo di campionamento e di analisi di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005.
Storico versioni
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