Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 ott 2006
1.   I programmi di eradicazione delle BSE elencati nell’allegato IV possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2007. 2.   Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l’aliquota e l’importo massimo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell’allegato IV.
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