Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 ott 2006
L’aiuto di Stato di un importo equivalente al 29,9 % del totale dei costi d’investimento ammissibili che la Germania intende accordare a Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG (EPS) è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, fino ad un importo massimo di 44 850 000 EUR.
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