Art. 5 · Valutazione e riesame

Art. 5

Valutazione e riesame

In vigore dal 5 ott 2006
Valutazione e riesame La Commissione valuta il funzionamento del meccanismo due anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito. La Commissione propone, se del caso, modifiche della presente decisione.
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