Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 ott 2006
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica ungherese, la Repubblica di Malta, la Repubblica austriaca, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovena e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
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