Art. 4
In vigore dal 29 set 2006
1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Svezia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Svezia, per il monitoraggio del Campilobacter.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 118 000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Svezia un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Storico versioni
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