Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 set 2006
La gestione del Sapard è affidata in via provvisoria: 1) al Fondo statale per l'Agricoltura (Agenzia Sapard), sito al 136 Hristo Botev Boulevard, 1618 Sofia, Bulgaria, per quanto riguarda l'attuazione della misura 1.3 del Sapard quale definita nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione della Commissione del 20 ottobre 2000, nonché 2) al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, sito al 102 Radkovski Street, 1040 Sofia, Bulgaria, per quanto riguarda le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione del Sapard relative alla misura 1.3 per la Repubblica di Bulgaria.
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