Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 set 2006
Definizioni Ai fini della presente decisione, oltre alle definizioni di cui all' della direttiva 91/67/CEE, si applicano le seguenti definizioni: a) «pesci ornamentali»: pesci tenuti, allevati o immessi sul mercato a fini esclusivamente ornamentali; b) «pesci ornamentali d’acqua fredda»: pesci ornamentali delle specie sensibili a una o più delle seguenti malattie: necrosi ematopoietica epizootica (EHN), anemia infettiva dei salmoni (ISA), setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN), virus erpetico (KHV) e infezione da Gyrodactylus salaris; c) «pesci ornamentali tropicali»: pesci ornamentali diversi dai pesci ornamentali d’acqua fredda; d) «trasbordatori»: società o persone che forniscono pesci ornamentali a vari commercianti al minuto o all’ingrosso, mediante importazione di partite per loro conto e che consegnano i vari ordinativi direttamente ai clienti nella Comunità.
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