Art. 2
In vigore dal 26 set 2006
L'aiuto concesso il 12 maggio 2004 è stato successivamente annullato dall'autorità responsabile della concessione dell'aiuto. Pertanto, a tale aiuto non è più applicabile il procedimento di indagine formale. Per quanto riguarda l'aiuto concesso il 20 maggio 2004, la Commissione conclude che non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
Storico versioni
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