Art. 3
In vigore dal 26 set 2006
1. I Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie a recuperare presso il beneficiario l'aiuto concesso illegalmente di cui all'.
2. Il recupero viene effettuato senza indugio secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che queste consentano l' esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo dell'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui esso è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione netto nel quadro degli aiuti a finalità regionale.
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