Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 set 2006
1.   La Repubblica slovacca prende tutti i provvedimenti necessari per garantire la corretta esecuzione del piano di ristrutturazione della società Konas s. r. o. 2.   Le autorità slovacche informano la Commissione del modo in cui garantiscono l’esecuzione del piano di ristrutturazione. 3.   Le autorità slovacche concedono l’aiuto solo dopo aver comunicato alla Commissione che garantiranno l’esecuzione del piano di ristrutturazione e il modo in cui provvederanno a tale esecuzione.
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