Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 set 2006
1.   La Comunità acquista quanto prima 1 000 000 di dosi di vaccino vivo attenuato contro la peste suina di tipo classico. 2.   La Comunità adotta le disposizioni necessarie per immagazzinare e distribuire il vaccino di cui al paragrafo 1.
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