Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 set 2006
1.   Per l’afta epizootica, la Comunità assegna al Regno Unito un contributo finanziario per le funzioni e i compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE, che saranno eseguiti dall’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, appartenente al Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) (Regno Unito). 2.   Il contributo finanziario comunitario coprirà il 100 % delle spese ammissibili sostenute dal Pirbright Laboratory per attuare il programma di lavoro e non supererà l’importo di 125 000 EUR per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2006.
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