Art. 1 · Convocazione e luoghi di lavoro

Art. 1

Convocazione e luoghi di lavoro

In vigore dal 15 set 2006
Convocazione e luoghi di lavoro 1.   Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione (2). 2.   Sette mesi prima della data di assunzione delle funzioni, se del caso previa consultazione della presidenza precedente e di quella successiva, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni operative. 3.   Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo (3). In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il comitato dei rappresentanti permanenti (di seguito “Coreper”), deliberando all'unanimità, può decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.
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