Art. 4 · Condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina

Art. 4

Condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina

In vigore dal 6 set 2006
Condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la spedizione in altri Stati membri o paesi terzi di pollame da reddito destinato al ripopolamento della selvaggina sia autorizzata solo se l’azienda di spedizione è stata: a) sottoposta a un’ispezione del veterinario ufficiale che confermi che essa è conforme agli orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza; e b) nel corso dei due mesi che precedono la data di spedizione del pollame: i) inclusa nel programma di sorveglianza ufficiale per l’influenza aviaria di cui all’ della direttiva 2005/94/CE; oppure ii) oggetto di un esame sierologico con risultati negativi per il virus dell’influenza aviaria, sottotipi H5 e H7, in ciascun caso su campioni prelevati a caso dall’allevamento di origine da cui è prelevata la partita, nel modo seguente: — 50 campioni in caso di oche o anatre, oppure — 20 campioni in caso di altro pollame. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la spedizione in altri Stati membri o paesi terzi di pollame da reddito di meno di un mese e destinato al ripopolamento di selvaggina sia autorizzata solo se: a) l’azienda di spedizione è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1; e b) nel corso della settimana che precede la spedizione 20 tamponi cloacali e 20 tamponi tracheali od orofaringei del pollame della spedizione sono sottoposti a un esame virologico per l’influenza aviaria con una prova di isolamento del virus o PCR. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché prima della spedizione il pollame da reddito di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo sia sottoposto a un esame sanitario del gruppo di origine richiesto dall'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/539/CEE nel corso delle 24 ore che precedono la spedizione della partita. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2 del presente articolo siano effettuati secondo il manuale diagnostico istituito a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE.
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