Art. 3 · Orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza

Art. 3

Orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza

In vigore dal 6 set 2006
Orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza Gli Stati membri, in cooperazione con i produttori che allevano pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, elaborano orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza per tali allevamenti, tenendo conto delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE («orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza»).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:605:oj#art-3