Art. 3
Orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza
In vigore dal 6 set 2006
Orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza
Gli Stati membri, in cooperazione con i produttori che allevano pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, elaborano orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza per tali allevamenti, tenendo conto delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE («orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza»).
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