Art. 2
Condizioni per la prima immissione sul mercato
In vigore dal 5 set 2006
Condizioni per la prima immissione sul mercato
Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all' soltanto qualora un rapporto analitico originale basato su un metodo adeguato e convalidato di rilevazione del riso geneticamente modificato «LL RICE 601» e rilasciato da un laboratorio accreditato accompagni la partita a dimostrazione del fatto che il prodotto non contiene riso geneticamente modificato «LL RICE 601».
Qualora una partita dei prodotti di cui all' sia frazionata, una copia autenticata del rapporto analitico accompagna ogni parte della partita frazionata.
In assenza del rapporto analitico di cui al paragrafo 1, l'operatore stabilito nella Comunità responsabile della prima immissione del prodotto sul mercato fa sottoporre a test i prodotti di cui all' per dimostrare che non contengono riso geneticamente modificato «LL RICE 601». In attesa del rapporto analitico, la partita non è commercializzata nella Comunità.
Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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